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Lo
statuto dell'azienda
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TITOLO I
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
ART.1 - Denominazione
Ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 8 agosto 2000 n.267, è costituita
una Società per Azioni con la denominazione "Azienda
Servizi Vari S.p.A." o, in dicitura abbreviata, "A.S.V.
S.p.A.".
ART.2 - Sede e durata
La Società ha sede in Bitonto - Via Traetta n° 6
L.assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in
Italia che all'estero con l'osservanza delle disposizioni vigenti,
succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.
La durata della Società è fissata sino al 31/12/2058
e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei Soci.
ART.3 - Oggetto
La Società ha per oggetto l'organizzazione,la gestione,e
l'esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi di utilità
sociale e di tutela ambientale, di trasporto pubblico e più
in generale dei servizi destinati a soddisfare esigenze pubbliche.
La Società, potrà quindi a titolo meramente
esemplificativo:
- gestire il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli
dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso
la raccolta indifferenziata e differenziata, il trasporto,il recupero
e lo smaltimento, ivi compreso il controllo degli impianti dopo
la loro chiusura;
- gestire il ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti
ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggio
provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso
la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;
- progettare, realizzare, e gestire tutti gli impianti necessari
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- erogare servizi di tutela ambientale compresa la raccolta e
il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
- eseguire lo spazzamento e lavaggio delle strade,di altri spazi
pubblici e delle aree complementari;
- 6) effettuare la rimozione della neve;
- 7) effettuare la pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti
pubblici, gestione conservazione e manutenzione delle aree verdi,
comprese quelle cimiteriali;
- realizzare la sanificazione ambientale tramite interventi di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- effettuare la messa in sicurezza, bonifica e ripristino di
siti inquinanti mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e biotecnologiche;
- gestire i servizi cimiteriali;
- gestire il servizio di trasporto pubblico e privato ed attività
connesse alla mobilità, compresa la progettazione , costruzione
e gestione di infrastrutture per il trasporto;
- progettare,costruire, gestire e vigilare i parcheggi sia in
struttura che su strada;
- progettare, costruire e gestire gli impianti tecnologici finalizzati
al traffico;
- progettare, costruire e gestire le infrastrutture e i servizi
di interesse turistico;
- progettare, costruire, i sistemi elettronici connessi alla
informazione e alla pubblicità;
- accertare e riscuotere tributi, diritti e canoni comunali;
- erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di
affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in base
a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente;
- promuovere, progettare, costruire, gestire altri servizi ausiliari
ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale.
La società potrà altresì:
- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa
ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale,
che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le
attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò
sia ritenuto conveniente dal Consiglio di amministrazione;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese
o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di
promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori,
ivi compresa la formazione professionale. La società potrà
porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio
- anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario,
strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività
di cui sopra, nessuno escluso.
La società potrà realizzare e gestire le attività
di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi
altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare
delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi
enti pubblici o privati anche non soci.
La società potrà inoltre promuovere la costituzione
o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote
o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti
in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al
proprio, sia italiane che estere. Le società controllate
non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari,
senza il previo consenso della presente società. La società
potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere
ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di
beni e di strutture di terzi.
La società potrà altresì compiere tutte le
attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi
sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali,
commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie
reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società,
per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione
della raccolta del risparmio ai sensi della L. 216/1974 e successive
modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività
di cui alla L. 197/1991 e successive modificazioni, delle attività
di cui alla L. 1/1991 e successive modificazioni e di quelle previste
dai DD.LLgs. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni. |
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TITOLO II
Capitale sociale - Domicilio - Azioni - Obbligazioni - Finanziamenti
ART. 4 - Capitale sociale,
versamenti in conto capitale, Finanziamenti
Il capitale sociale è di L.11.617.620.000 (undicimiliardiseicento
diciasettemilioniseicentoventimila), pari ad Euro 6.000.000 (seimilioni)
rappresentato da n° 30.000 azioni nominative del valore nominale
di £. 387.254 (trecentottantasettemiladuecentocinquantaquattro)
pari ad Euro 200 ciascuna.
La quota di partecipazione degli Enti Pubblici territoriali non
potrà in ogni caso mai essere inferiore al 51% del capitale
sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della Società
il passaggio delle azioni che porti la partecipazione di questi
Enti al di sotto di tale limite.
I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere
costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art.2342
c.c.
La Società può emettere obbligazioni anche convertibili
in azioni, sia nominative che al portatore, ai sensi dell'art. 2410
c.c. demandandosi al Consiglio di amministrazione la fissazione
delle modalità di collocamento estinzione e conversione.
La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari
in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in
conto capitale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti
ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale. Dette erogazioni
saranno in ogni caso eseguite a titolo gratuito, salvo la facoltà
per l'Organo assembleare di stabilirne all'unanimità l'eventuale
fruttuosità, determinandone il tasso.
La Società può altresì acquisire dal singolo
Ente locale contributi finalizzati al raggiungimento dello specifico
obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio
e nei limiti della stessa previsione, in conformità della
normativa anche comunitaria vigente.
ART. 5 - Domicilio
Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la
società, è quello risultante dal libro dei soci.
ART. 6 - Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili, e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.
La Società può tuttavia emettere, nel rispetto della
normativa vigente, particolari categorie di azioni, ivi compreso
quanto previsto dall'art. 2349 c.c..In tali casi l'Assemblea che
delibera l'aumento del capitale sociale mediante emissione delle
predette azioni stabilisce contestualmente la relativa regolamentazione.
In sede di trasferimento in favore di terzi delle azioni rappresentative
della quota di capitale non riservata agli Enti Pubblici, verrà
concessa opzione al personale dipendente interessato per l'acquisto
di azioni, entro il limite massimo del 9% del capitale sociale,
mediante utilizzazione del Fondo Trattamento Fine Rapporto maturato.
L'opzione suddetta dovrà essere esercitata per la prima volta
nel termine di diciotto mesi dalla data di costituzione della Società
per Azioni e per le successive eventuali operazioni di aumento del
capitale sociale e sottoscrizione di nuove azioni, nel termine di
trenta giorni dalla data della relativa deliberazione.
Ogni azione dà diritto ad un voto. Anche in caso di pegno
sulle azioni il diritto di voto spetta al socio.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di amministrazione
nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.
A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo
alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorrerà
l'interesse nella misura legale maggiorato di cinque punti, salvo
il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà
loro concesse dall'art. 2344 c.c..
Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa
stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto
alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione
al numero di azioni possedute.
Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni
convertibili in azioni.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi
e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c. e deve essere
esercitato entro il termine di tre mesi.
ART. 7 - Prelazione
Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte,
a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione
sulle emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale,
deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata RR da inviare
al Presidente del Consiglio di amministrazione, dare comunicazione
dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei
terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione
può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne
comunicazione scritta a tutti i soci.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata
RR indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione la
propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o
in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il
Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni
dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci
a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le
azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti
in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della
Società. |
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TITOLO III
Assemblee ART. 8 - Assemblea
dei soci
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue
deliberazioni assunte in conformità della legge e dello Statuto,
obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune
di Bitonto in seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussione
ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato,
su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.
ART. 9 - Convocazione delle assemblee
L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata
dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla
sede sociale, purchè in Italia, osservando le disposizioni
dell'art.2366 del c.c..
Inoltre in occasione di ogni convocazione il presidente del Consiglio
di amministrazione provvede ad inviare ai soci almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata
RR, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima
ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del
giorno.
La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta
nello stesso giorno fissato per la prima.
L'assemblea comunque convocata, è in ogni caso validamente
costituita, quando siano presenti l'intero capitale sociale, l'intero
Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 2366 c.c.
ART. 10 - Partecipazione all'assemblea
Per aver diritto ad intervenire all'assemblea, i soci privati, anche
se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare
almeno cinque giorni prima dell'adunanza le loro azioni presso la
sede sociale o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso
di convocazione.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può
farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del
disposto e dei limiti dell'art. 2372 del c.c.
ART. 11 - Funzionamento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice
Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, ed in assenza di entrambi,
da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta
dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale
ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.
Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea,
la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti
di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori
e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo
verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito
libro dei verbali delle assemblee.
Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni
azione posseduta.
ART. 12 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina gli Amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale
e i Sindaci;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e
dei Sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla
legge.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure
entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedono.
E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione
lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti
soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione
che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque
sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La maggioranza
assoluta si computa senza tenere conto della astensione del voto.
ART. 13 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione
delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro
previsto dalla legge.
L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti
dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo
ritenga opportuno.
Delibera in prima ed in seconda convocazione col voto favorevole
dei soci che rappresentano più della metà del capitale
sociale. |
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TITOLO IV
Amministrazione ART. 14
- Nomina amministratori
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione
composto da cinque membri anche non soci.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Solo gli amministratori nominati per la
prima volta con l'atto costitutivo saranno in numero di nove e dureranno
in carica due anni.
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.2458 del c.c.,
gli Enti Pubblici soci hanno diritto di procedere alla nomina diretta
di un numero di Amministratori proporzionale (con arrotondamento
complessivo per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui
il Presidente.
I restanti Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria
dei soci.
In tal caso gli stessi Enti Pubblici si asterranno dalla votazione
dei restanti Consiglieri di nomina assembleare.
Nel caso in cui qualcuno degli Enti Pubblici soci non dovesse provvedere,
nei termini previsti dalla legge, a nominare in tutto o in parte
i propri Amministratori, alla loro nomina provvederà l'assemblea
dei soci.
Gli Amministratori nominati dagli Enti Pubblici hanno i medesimi
diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.
Gli Amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo,
anche se nominati nell'atto costitutivo.
Gli Enti Pubblici provvedono a revocare gli Amministratori da loro
nominati direttamente.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice
Presidente.
ART. 15 - Sostituzione amministratori
Qualora nel corso dell'esercizio per dimissioni o per qualsiasi
altra causa, viene a mancare uno degli Amministratori nominati dagli
Enti Pubblici ai sensi dell'art.2458 c.c., gli stessi Enti Pubblici
devono tempestivamente nominare, i nuovi Amministratori di propria
competenza.
Tutti gli Amministratori dimissionari restano in carica fino alla
ricostituzione dell'intero Consiglio.
Se invece nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori nominati dall'assemblea alla loro sostituzione provvede
il Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 c.c.,con deliberazione approvata
dal Collegio Sindacale, ma assunta con l'astensione degli Amministratori
di nomina pubblica.
Gli Amministratori , nominati ai sensi dell'art.2386 del c.c., restano
in carica fino alla successiva Assemblea.
ART. 16 - Poteri
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
Gli sono quindi, riconosciute tutte le facoltà necessarie
al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge
o dal presente Statuto tassativamente riservate all'Assemblea dei
soci.
Il Consiglio può inoltre conferire speciali incarichi al
Presidente, nominare tra i suoi membri un amministratore delegato
o più Consiglieri Delegati ai sensi e nei limiti previsti
dall'art.2381 c.c, e può nominare, anche fra persone estranee
al Consiglio procuratori ad negotia e mandatari per singoli atti,
o categorie di atti la cui durata dell'incarico non può,
in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio stesso.
In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente fa le veci
il Consigliere più anziano di età.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate
all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni,
da assumersi con la maggioranza assoluta dei consiglieri, concernenti:
- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla
gestione aziendale;
- il rilascio di garanzie
l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo;
- la designazione di rappresentanti negli organi sociali delle
Società partecipate;
- la stipula di contratti con gli azionisti e con le società
controllate e collegate con gli azionisti.
ART. 17 - Funzionamento
Ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta
da due Consiglieri o Sindaci, con specifica indicazione degli oggetti
da porre all'ordine del giorno, il Presidente riunisce il Consiglio
di amministrazione nella sede sociale (o altrove purchè in
Italia), stabilendo il giorno, l'ora della convocazione e l'elenco
delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno
cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata.
In caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata
almeno un giorno prima dell'adunanza, attraverso telegramma, telefax
o posta elettronica.
Della convocazione viene negli stessi termini, dato avviso anche
ai
Sindaci. Sindaci.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito,
anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti
i membri dell'Organo stesso nonché i Sindaci effettivi.
Il Consiglio designa il segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli
amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei presenti. In caso di parità è determinante il
voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto
apposito verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci
e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del
Consiglio di amministrazione.
Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle
spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso annuale
deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. |
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TITOLO V
Rappresentanza sociale ART.
18
La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma
sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
al vice Presidente. In caso di impedimento del vice Presidente,
i succitati poteri spettano al Consigliere più anziano di
età.
La firma del Vice Presidente o del Consigliere più anziano
fanno piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento
rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente. |
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TITOLO VI
Direttore generale ART.
19
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore
generale.Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione
l'art.2396 c.c.. |
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TITOLO VII
Collegio sindacale
ART. 20
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi compreso
il Presidente e di due supplenti.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell'art.2458 del c.c.
gli Enti Pubblici soci hanno diritto di procedere alla nomina diretta
di un numero di Sindaci proporzionale (con arrotondamento complessivo
per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il Presidente;
i restanti Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei
soci; gli Enti Pubblici si asterranno per queste ultime nomine.
Nel caso in cui gli Enti Pubblici non dovessero provvedere, nei
termini previsti dalla legge, a nominare in tutto o in parte i propri
Sindaci, alla loro nomina provvederà l'Assemblea dei soci.
I Sindaci nominati dagli Enti Pubblici possono essere revocati soltanto
da questi.
L'emolumento annuale è determinata dall'Assemblea all'atto
di |
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TITOLO VIII
Esercizi sociali - Bilancio - Utili
ART. 21 - Esercizi e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso
il primo anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione
provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio
da sottoporre all'assemblea degli azionisti.
ART. 22 - Utili
Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5 per
cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del
limite stabilito dall'art.2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni
dell'Assemblea.
ART. 23 - Dividendi
Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato
dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti
di Credito indicati dall'assemblea medesima.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui
sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società. |
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TITOLO IX
Disposizioni finali
ART. 24 - Scioglimento
Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa
le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge
alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più
liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
ART. 25 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società
ed i soci, gli stessi soci, purchè in soli due gruppi contrapposti,
gli amministratori ed i liquidatori, anche in relazione alla interpretazione
o alla esecuzione del presente statuto, saranno demandate alla cognizione
ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri,
di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri eletti,
o, in caso di mancato accordo tra di essi dal Presidente del Tribunale
di Bari.
ART. 26 - Clausola finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si
fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice
Civile e nelle altre leggi. |
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