Cosa deve fare
Cosa non deve fare
Regolamento comunale per gestione rifiuti


Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1. (Oggetto del regolamento)

  1. Il presente regolamento disciplina la gestione, [definita come all'art. 6 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 di qui in avanti definito "Decreto"] dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.
  2. La gestione dei rifiuti è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente.
  3. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo i principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Articolo 2. (Definizioni)

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    • rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
    • produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
    • detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
    • gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
    • raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
    • raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
    • smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del Decreto;
    • recupero: le operazioni previste nell'allegato C del Decreto;
    • luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
    • stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti.
  2. Le ordinanze sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Articolo 3. (Comunicazioni al catasto dei rifiuti)

  1. Il Comune comunica annualmente al Catasto dei Rifiuti a mezzo dell'apposito modello (MUD), le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
    • La quantità dei rifiuti raccolti nel proprio territorio sia in maniera indifferenziata che in maniera differenziata;
    • Soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
    • Costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

TITOLO II
Rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani

Articolo 4. (Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)

  1. Sino all'emanazione dei criteri di assimilabilità fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18 comma 2, lettera d) del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco contenuto nell'articolo 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'articolo 43 del Decreto.
  2. Tale assimilazione vale nei limiti quantitativi che risultano compatibili con l'organizzazione del Gestore, il quale è facoltato a richiedere un'integrazione tariffaria per le prestazioni "a domicilio". Restano pertanto esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi non rientranti nelle tipologie di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984 ovvero quelli che, pur essendovi ricompresi, vengono prodotti da soggetti al quale il gestore del servizio pubblico rilasci dichiarazione attestante l'impossibilità di fornire il servizio della gestione dei rifiuti.
  3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) e 21 comma 2, lettera g) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Articolo 5. (Assimilazione dei rifiuti sanitari agli urbani)

  1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni di rifiuti sanitari individuati con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità 26.06.2000 - n. 219;
  2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
  3. Fino all'emanazione del Decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni.
TITOLO III
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

Articolo 6. (Area di espletamento del servizio di raccolta)

  1. La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal Centro Urbano, dalle Frazioni, e dagli insediamenti produttivi, come evidenziato nella planimetria di cui all'allegato A.
  2. La zona di espletamento del servizio potrà essere ampliata o modificata, d'intesa con il Gestore, con apposito atto deliberativo. Sarà in ogni caso garantito il servizio nelle eventuali future zone urbanizzate.
  3. Nell'area esterna alla zona di cui al comma 1 il servizio di raccolta potrà essere fornito su specifica richiesta delle utenze interessate e con l'applicazione della tariffa in vigore, qualora ciò sia compatibile con il normale svolgimento del servizio e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 7. (Frequenza della raccolta)

  1. La frequenza della raccolta viene stabilita con Ordinanza del Sindaco garantendo il rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 commi 2 e 3.

Articolo 8. (Modalità di espletamento del servizio di raccolta)

  1. La raccolta dei RU e dei RAU viene di norma effettuata tramite cassonetti stradali di volumetria variabile.
  2. I cassonetti sono collocati in aree pubbliche o private ad uso pubblico, previo parere del Comando di Polizia Municipale in relazione alla viabilità dell'area medesima e in conformità a quanto sancito dal vigente C.d.S., giusta Circolare del Ministero dei LL.PP. prot. n. 10212 del 06.11.2000.
  3. I cassonetti sono posizionati in modo tale che ogni utenza compresa nell'area di espletamento del servizio di raccolta, abbia almeno un cassonetto ad una distanza pedonale, misurata dall'accesso alla proprietà privata, non superiore ai 200 metri.
  4. Il Gestore potrà collocare i cassonetti in area privata su specifica richiesta degli interessati a condizione che:
    • a) venga corrisposto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore;

    • b) l'area sia di facile accesso ai mezzi di raccolta;

    • c) vi sia l'assenso del proprietario dell'area e/o dei titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.
  5. I cassonetti posizionati sulle aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in apposite piazzole, opportunamente delimitate con segnaletica di colore giallo.
  6. Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate con modalità idonee a garantire l'igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l'armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano. Inoltre le piazzole devono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzate in modo da evitare lo sviluppo di emissioni maleodoranti tali da superare la normale tollerabilità, e in ogni modo a distanza non inferiore a 5 metri da esercizi ove si svolgono attività di produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
  7. I cassonetti devono essere realizzati in materiale resistente, ignifugo e tale da ridurre il più possibile la rumorosità durante le fasi di scarico. Inoltre dovranno essere provvisti di comando a pedale o manuale per l'agevole apertura del coperchio, di sistemi di frenatura delle eventuali ruote e di sistemi di segnalazione catarifrangenti. Apposito spazio deve essere destinato all'indicazione delle fasce orarie e alle prescrizioni per l'utilizzo da parte dell'utenza.
  8. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso. Qualsiasi spostamento effettuato dal Gestore sarà attuato previo parere di conformità al C.d.S. e ai Regolamenti di Igiene rilasciati dagli organi competenti.
  9. È vietata la sosta di autovetture nell'area destinata all'alloggiamento dei cassonetti o nei pressi degli stessi in modo da impedire le normali operazioni di scarico.
  10. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comune, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
  11. Lo svuotamento dei cassonetti deve avvenire tramite idonei mezzi, in modo da evitare, durante le fasi di scarico e di trasporto, perdite di rifiuti o di percolato.
  12. I cassonetti devono essere periodicamente lavati e disinfettati tramite idonee strutture mobili con la periodicità necessaria in funzione delle particolari condizioni stagionali.

Articolo 9. (Raccolta con contenitori di grandi dimensioni)

  1. Per le utenze convenzionate potrà essere organizzata la raccolta tramite containers di capacità variabile a seconda delle esigenze.

Articolo 10. (Orari di conferimento)

  1. Gli orari di conferimento dei rifiuti nei cassonetti vengono stabiliti da apposita Ordinanza.
  2. Orari differenti potranno essere fissati per determinate zone o in determinati periodi dell'anno.
  3. Nel rispetto dei criteri fissati al primo e al secondo comma, il Comune stabilisce, con apposita ordinanza e d'intesa con il Gestore, gli orari di conferimento nelle diverse zone.
  4. L'ordinanza di cui al terzo comma viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché a mezzo di trascrizione per estratto negli appositi spazi dei cassonetti per la raccolta.

Articolo 11. (Modalità di conferimento)

  1. Gli utenti dovranno osservare tutte le cautele necessarie per garantire l'igiene nelle fasi di conferimento e di raccolta dei rifiuti.
  2. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato utilizzando esclusivamente le strutture messe a disposizione dal Gestore.
  3. I rifiuti dovranno essere immessi nei cassonetti esclusivamente in sacchetti chiusi.
  4. È vietata la cernita manuale dei rifiuti immessi nei cassonetti.
  5. Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, vetri ed oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei cassonetti.
  6. È vietata l'introduzione nei cassonetti di qualsiasi oggetto possa recare pericolo o danno agli addetti alla raccolta o alle attrezzature utilizzate.
  7. . È vietato il deposito dei rifiuti, anche se perfettamente chiusi, nelle vicinanze dei cassonetti.
  8. È vietato l'utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento sia tale da impedire la perfetta chiusura dei coperchi. In questi casi gli utenti dovranno conferire i rifiuti in cassonetti vicini non completamente pieni.
  9. È vietato l'incendio dei rifiuti, sia nei cassonetti, sia nelle aree pubbliche o private.

Articolo 12. (Rifiuti non conferibili)

  1. Nei cassonetti non dovranno essere conferiti:
    • a) Rifiuti ingombranti;
    • b) Materiali di scarto provenienti da lavori edili;
    • c) Imballaggi terziari di qualsiasi natura, così come definiti all'articolo 35, comma 1 lettera d) del Decreto;
    • d) Rifiuti allo stato liquido;
    • e) Materiale acceso o incandescente o comunque a temperatura tale da innescare l'incendio dei rifiuti nei cassonetti;
    • f) Rifiuti per i quali sia stato istituito un servizio di raccolta differenziata;
    • g) Rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
    • h) Rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del Decreto sulla base degli allegati G,H ed I del medesimo Decreto.
  2. Gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. In mancanza di attivazione del servizio di raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dall'utilizzatore al commerciante al dettaglio.

Articolo 13. (Rifiuti ingombranti e beni durevoli)

  1. Per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico, quali mobili, frigoriferi, surgelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, personal computers, condizionatori d'aria, dovrà essere istituito un servizio di ritiro su chiamata oppure potranno essere individuati degli appositi centri di raccolta.
  2. In caso di il servizio su chiamata, i rifiuti dovranno essere collocati al piano strada a cura del produttore nell'orario e nel punto concordato con il Gestore. L'utente avrà cura di posizionare i rifiuti in modo tale da non costituire pericolo e intralcio alla circolazione.

Articolo 14. (Trasporto dei rifiuti)

  1. Il trasporto dei RU e RAU dovrà avvenire in modo tale da garantire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie.
  2. I veicoli addetti alla raccolta e al trasporto devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico fatto salvo quanto prescritto dall'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 - n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Articolo 15. (Pesata dei rifiuti)

  1. I RU e i RAU, prima di essere avviati allo smaltimento o al recupero devono essere regolarmente pesati.
  2. Le operazioni di pesatura possono essere compiute secondo le seguenti modalità:
    • a) all'ingresso dell'impianto di smaltimento o di recupero;
    • b) tramite impianti di pesatura automatica installati sui mezzi addetti alla raccolta;
    • c) tramite impianti di pesatura automatica installati sulle piazzole di alloggiamento dei contenitori.
  3. A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni previste dalla legge.
TITOLO IV
Disciplina relativa ai Ru e ai RAU prodotti fuori dell'area del servizio di raccolta

Articolo 16. (Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio)

  1. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo, organizzando all'interno delle abitazioni e delle loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Articolo 17. (Smaltimento dei rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata)

  1. I rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Articolo 18. (Rifiuti ingombranti e beni durevoli)

  1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico devono essere conferiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 20.
  2. In caso di servizio di ritiro su chiamata, questo potrà essere esteso, contro versamento di corrispettivo, anche nelle zone esterne all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.
TITOLO V
Raccolta differenziata

Articolo 19. (Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti)

  1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 24 del Decreto, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio.
  2. Il Gestore adotta le soluzioni tecniche e organizzative più idonee per ottenere i migliori risultati possibili con la raccolta differenziata.

Articolo 20. (Classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata)

  1. La raccolta differenziata dovrà essere realizzata per le seguenti frazioni merceologiche di rifiuti:
    • a) Carta e cartone (cod. CER 20 01 01)
    • b) Vetro (cod. CER 20 01 02)
    • c) Plastica piccole dimensioni (cod. CER 20 01 03)
    • d) Altri tipi di plastica (cod. CER 20 01 04)
    • e) Metallo piccole dimensioni (cod. CER 20 01 05)
    • f) Altri tipi di metallo (cod. CER 20 01 06)
    • g) Legno (cod. CER 20 01 07)
    • h) Rifiuti organici destinati al compostaggio (cod. CER 20 01 08)
    • i) Accumulatori al piombo (cod. CER 16 06 01)
  2. Il Gestore, qualora se ne verifichi l'opportunità, potrà autonomamente istituire la raccolta differenziata di altre categorie di rifiuti.
  3. L'attività di raccolta differenziata potrà essere eventualmente gestita in cooperazione con gli altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza, delimitato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto.

Articolo 21. (Modalità di conferimento e raccolta)

  1. In relazione alle diverse categorie merceologiche, la raccolta differenziata potrà essere attivata con una delle seguenti metodologie:
    • a) Raccolta porta a porta;
    • b) Raccolta per punti diffusi sul territorio;
    • c) Raccolta presso centri appositamente attrezzati.
  2. Con l'attivazione del servizio è fatto obbligo di conferire tutte le relative frazioni dei rifiuti esclusivamente in raccolta differenziata.
  3. È vietato il conferimento di rifiuti indifferenziati o di diverse frazioni merceologiche di rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Articolo 22. (Rapporti con i Consorzi)

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti, possono essere stipulate convenzioni con i consorzi e il CONAI di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 del Decreto.

Articolo 23. (Obblighi del Gestore per l'esercizio della raccolta differenziata)

  1. Il Gestore è tenuto:
    • Al periodico svuotamento, alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle eventuali piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti nel corso delle operazioni di scarico;
      Ad inoltrare periodicamente al Sindaco un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati.

Articolo 24. (Pile, batterie esauste e farmaci)

  1. Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile e le batterie esauste ed i farmaci scaduti sono oggetto di separato conferimento.
  2. La raccolta differenziate delle categorie di rifiuti di cui al comma precedente si svolge secondo le seguenti modalità:
    • a) Le pile e le batterie esauste possono essere depositate presso idonei contenitori collocati presso i rivenditori;
    • b) I farmaci scaduti o non utilizzati possono essere depositati presso idonei contenitori collocati presso le farmacie.
  3. Per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (candeggina, alcool, detersivi e simili) è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.
TITOLO VI
Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

Articolo 25. (Obblighi dei produttori e dei detentori)

  1. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Articolo 26. (Divieto di miscelazione)

  1. È vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero la miscelazione di rifiuti pericolosi di diverse categorie.
  2. Chiunque violi il divieto di cui al precedente comma è tenuto a procedere secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Decreto.

Articolo 27. (Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

  1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi devono essere stoccati separatamente, nel rispetto delle rispettive compatibilità chimico-fisiche tra rifiuti di diversa tipologia, nonché separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Articolo 28. (Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

  1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore.
  2. Il Gestore può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a tal fine dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali. Il conseguente onere è a carico del richiedente il servizio.

Articolo 29. (Rifiuti da esumazione ed estumulazione)

  1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del Decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti, secondo le seguenti modalità:
    a) condizionamento volumetrico dei rifiuti;
    b) disinfezione dei rifiuti per i quali necessita, ai sensi della normativa vigente, tale trattamento;
    c) trattamenti di lavaggio e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per la raccolta ed il trasporto, nonché di sanificazione e derattizzazione periodica dell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti.
  2. Il Gestore provvederà al prelievo dei rifiuti, che verranno avviati a smaltimento unitamente ai restanti rifiuti urbani, mediante idoneo mezzo di trasporto che verrà periodicamente disinfettato.
TITOLO VII
Spazzamento stradale e servizi accessori di igiene ambientale

Articolo 30. (Area di espletamento del servizio di spazzamento)

  1. Il servizio di spazzamento stradale viene effettuato nelle strade e nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico comprese nel Centro Urbano e nelle Frazioni, come evidenziato nella planimetria di cui all'allegato B.
  2. La zona di espletamento del servizio potrà essere ampliata o modificata, d'intesa con il Gestore, con apposito atto deliberativo. Sarà in ogni caso garantito il servizio nelle eventuali future zone urbanizzate.

Articolo 31. (Frequenza del servizio)

  1. La frequenza dello spazzamento viene stabilita con Ordinanza del Sindaco garantendo il rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 commi 2 e 3.

Articolo 32. (Spazzamento stradale)

  1. Il servizio di spazzamento stradale comprende:
    • a) Pulizia delle strade e dei marciapiedi nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico con rimozione dei rifiuti abbandonati;
    • b) Pulizia e manutenzione dei cestini gettacarta;
    • c) Diserbo delle strade e delle aree pubbliche;
    • d) Lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.

Articolo 33. (Cestini gettacarta)

  1. I cestini gettacarta devono essere collocati, a cura del Gestore, all'interno del perimetro di svolgimento del servizio in numero sufficiente ad assicurare lo scopo al quale sono destinati.
  2. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei RU e dei RAU.
TITOLO VIII
Obblighi e divieti

Articolo 34. (Pulizia dei mercati)

  1. I concessionari dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività negli appositi contenitori, come stabilito dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 35. (Pulizia dei terreni non edificati)

  1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
  2. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area ed il titolare dei diritti reali o personali di godimento sulla stessa, ai quali tale azione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, sono obbligati, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il Sindaco dispone con apposita ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Articolo 36. (Pulizia dei marciapiedi)

  1. Chiunque eserciti un'attività di qualunquegenere in locali a piano terra, con porta di ingresso sulla pubblica via, ha l'obbligo di curare la pulizia del tratto di marciapiede rispondente alla parte del fabbricato da loro occupato e, ove manchi il marciapiede, del tratto di strada prospiciente il fabbricato stesso per la lunghezza di due metri.

Articolo 37. (Aree occupate da esercizi pubblici)

  1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi cestini gettacarta. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (es. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) possono essere sporcate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
  2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità dei RU e dei RAU.

Articolo 38. (Trasporto, carico e scarico di merci e materiali)

  1. Chiunque effettua operazioni di trasporto, carico e scarico di merci e materiali, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze od oggetti sul suolo. Deve inoltre provvedere, ad operazioni ultimate, all'accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni.

Articolo 39. (Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)

  1. Chiunque occupi aree pubbliche o private ad uso pubblico con cantieri di lavoro è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre di rifiuti.
  2. Con il provvedimento di concessione di uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone. La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Articolo 40. (Pulizia delle aree utilizzate per spettacolo viaggianti)
1. Chiunque occupi aree pubbliche o private ad uso pubblico per spettacoli, quali circhi, luna park, attrazioni è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre di rifiuti.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo. La raccolta e il conferimento dei rifiuti devono essere svolti comunque senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Articolo 41. (Manifestazioni pubbliche)

  1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere , feste, sagre o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o tramite convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree utilizzate.
  2. Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone. La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.
  3. I rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore senza addebito alcuno purché le medesime non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno con addebito nei confronti del soggetto organizzatore della manifestazione secondo le tariffe in vigore.

Articolo 42. (Sgombero della neve)

  1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Gestore dovrà provvedere al ripristino del traffico veicolare e pedonale nel centro urbano e nelle frazioni, in particolare nelle vicinanze di luoghi pubblici o di pubblico interesse, mediante rimozione della neve dalla carreggiata stradale e dai marciapiedi e spargimento di sale.

Articolo 43. (Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche)

  1. La conduzione di cani o di altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico è consentita solo unitamente ad idonea attrezzatura per la rimozione di escrementi solidi.
  2. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico e per parchi e giardini dovrà provvedere all'eliminazione immediata degli escrementi solidi eventualmente sversati.
    • Il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti indifferenziati o di frazioni merceologiche diverse è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 10.000 a £. 500.000;
    • Il conferimento nei cassonetti di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 50.000 a £. 500.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
    • Il conferimento nei cassonetti di rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del Decreto sulla base degli allegati G,H ed I del medesimo Decreto, è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 200.000 a £. 2.000.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
    • L'utilizzo dei cestini gettacarta per lo smaltimento dei RU e dei RAU è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 10.000 a £. 50.000;
    • La mancata pulizia di rifiuti generati da operazioni di trasporto, carico e scarico merci e materiali o da cantieri di lavoro è punita con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 100.000 a £. 1.000.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
    • La conduzione di cani o altri animali sprovvisti di idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi solidi e l'abbandono di questi ultimi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 50.000 a £. 200.000;
    • Per quanto riguarda i veicoli a motore abbandonati su aree ad uso pubblico o lasciati in sosta in zone vietate per oltre 60 giorni, verranno avviate le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 460 del 22 ottobre 1999.

Articolo 45. (Rinvio alle disposizioni di altri regolamenti comunali)

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme degli altri regolamenti comunali vigenti.

Articolo 46. (Entrata in vigore e abrogazione del precedente Regolamento)

  1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.
  2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il preesistente Regolamento Comunale per i Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili.

Articolo 47. (Pulizia delle aree utilizzate per spettacolo viaggianti)

  1. Chiunque occupi aree pubbliche o private ad uso pubblico per spettacoli, quali circhi, luna park, attrazioni è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre di rifiuti.
  2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo. La raccolta e il conferimento dei rifiuti devono essere svolti comunque senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Articolo 48. (Manifestazioni pubbliche)

  1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere , feste, sagre o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o tramite convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree utilizzate.
  2. Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone. La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.
  3. I rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore senza addebito alcuno purché le medesime non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno con addebito nei confronti del soggetto organizzatore della manifestazione secondo le tariffe in vigore.

Articolo 49. (Sgombero della neve)

  1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Gestore dovrà provvedere al ripristino del traffico veicolare e pedonale nel centro urbano e nelle frazioni, in particolare nelle vicinanze di luoghi pubblici o di pubblico interesse, mediante rimozione della neve dalla carreggiata stradale e dai marciapiedi e spargimento di sale.

Articolo 50. (Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche)

  1. La conduzione di cani o di altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico è consentita solo unitamente ad idonea attrezzatura per la rimozione di escrementi solidi.
  2. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico e per parchi e giardini dovrà provvedere all'eliminazione immediata degli escrementi solidi eventualmente sversati.
TITOLO IX
Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 51. (Sistema sanzionatorio)

1. Fatte salve le sanzioni riportate nel Decreto Legislativo 5.2.1997 - n. 22, quelle prescritte dalle Leggi e Ordinanze Sindacali, per le violazioni al presente Regolamento accertate dagli addetti alla vigilanza si applicano le sanzioni amministrative di seguito elencate, secondo le modalità imposte dalla Legge 24.11.1981 - n. 689:

  • L'abbandono di rifiuti o la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 300.000 in caso di abbandono di rifiuti urbani o assimilati e da £ 200.000 a £. 1.200.000 in caso di rifiuti speciali o pericolosi. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
  • Il conferimento di rifiuti nei cassonetti in orari diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 100.000 a £. 500.000;
  • La cernita manuale dei rifiuti nei cassonetti è punita con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria di £. 50.000;
  • Il conferimento nei cassonetti di aghi, oggetti taglienti o acuminati senza le dovute protezioni e di qualunque oggetto che possa recare danno agli addetti alla raccolta o alle attrezzature è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 500.000;
  • Lo spostamento dei contenitori la raccolta dei rifiuti dalla loro sede è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria di £. 100.000;
  • Il conferimento di rifiuti sciolti nei cassonetti, il deposito di rifiuti anche se perfettamente chiusi in sacchetti nei pressi dei contenitori, il conferimento di rifiuti in cassonetti il cui grado di riempimento sia tale da impedire la perfetta chiusura dei coperchi è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria di £ 50.000 elevabile sino a £ 500.000 in caso di recidiva;
  • L'incendio dei rifiuti nei cassonetti, sul suolo pubblico o nelle aree private è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 200.000 a £ 2.000.000;
  • Il conferimento nei cassonetti di rifiuti ingombranti, di materiali di scarto provenienti da lavori edili e di imballaggi terziari di qualsiasi natura, così come definiti all'articolo 35, comma 1 lettera d) del Decreto è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 100.000 a £ 1.000.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
  • Il conferimento nei cassonetti di rifiuti allo stato liquido e di rifiuti accesi o incandescenti o a temperatura tale da innescare l'incendio dei rifiuti nei cassonetti è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 100.000 a £ 500.000;
  • Il conferimento di categorie di rifiuti per le quali è stato istituito il servizio di raccolta differenziata nei contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 10.000 a £ 500.000;
  • Il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti indifferenziati o di frazioni merceologiche diverse è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 10.000 a £. 500.000;
  • Il conferimento nei cassonetti di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 50.000 a £. 500.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
  • Il conferimento nei cassonetti di rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del Decreto sulla base degli allegati G,H ed I del medesimo Decreto, è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 200.000 a £. 2.000.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
  • L'utilizzo dei cestini gettacarta per lo smaltimento dei RU e dei RAU è punito con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 10.000 a £. 50.000;
  • La mancata pulizia di rifiuti generati da operazioni di trasporto, carico e scarico merci e materiali o da cantieri di lavoro è punita con la sanzione amministrativa di una pena pecuniaria da £ 100.000 a £. 1.000.000. Il soggetto responsabile è in ogni caso tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento;
  • La conduzione di cani o altri animali sprovvisti di idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi solidi e l'abbandono di questi ultimi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 50.000 a £. 200.000;
  • Per quanto riguarda i veicoli a motore abbandonati su aree ad uso pubblico o lasciati in sosta in zone vietate per oltre 60 giorni, verranno avviate le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 460 del 22 ottobre 1999.


Articolo 52. (Rinvio alle disposizioni di altri regolamenti comunali)

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme degli altri regolamenti comunali vigenti.

Articolo 53. (Entrata in vigore e abrogazione del precedente Regolamento)

  1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.
  2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il preesistente Regolamento Comunale per i Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili.
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